Art. 16

Attuazione

In vigore dal 20 dic 2006
Attuazione 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 1, all', all', paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all', paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013. 3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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