Art. 4

Categorie, definizioni e età minima

In vigore dal 20 dic 2006
Categorie, definizioni e età minima 1.   La patente di guida di cui all' autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie. 2.   Ciclomotori Categoria AM — veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell', paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5) (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell', paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE; — l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni. 3.   Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote: — per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell', paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24CE; — per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell', paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE; a) categoria A1: — motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; — tricicli di potenza non superiore a 15 kW; — l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni; b) categoria A2: — motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; — l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni; c) categoria A: i) motocicli — l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni; ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW; — l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni. 4.   Autoveicoli: — per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali; — per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria; a) categoria B1: — quadricicli come definito nell', paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE; — l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni; — la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli; b) categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa: — il completamento di una formazione, oppure — il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario. L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni; c) categoria BE: — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg; — l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni; d) categoria C1: autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; e) categoria C1E: — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg; — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg; — l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (6); f) categoria C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; g) categoria CE: — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; — l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE; h) categoria D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; i) categoria D1E: — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; — l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE; j) categoria D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; k) categoria DE: — fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg; — l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE. 5.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione. 6.   Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida: a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM; b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1; c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1, — se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e — se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all', paragrafo 3, lettera c), punto i); d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE. Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda: a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico; b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.
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