Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1)
l'articolo 56, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;
2)
l'articolo 57, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;
3)
l'articolo 59, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;
4)
l'articolo 357 è sostituito dal seguente:
«Articolo 357
Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2008.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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