Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: 1) l'articolo 56, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»; 2) l'articolo 57, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»; 3) l'articolo 59, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»; 4) l'articolo 357 è sostituito dal seguente: «Articolo 357 Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2008.».
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