Art. 20

Non discriminazione

In vigore dal 12 dic 2006
Non discriminazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.
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Non discriminazione (Art. 20 Direttiva (UE) 2006/123) — Testo vigente | Portale Normativo