Art. 19

Restrizioni vietate

In vigore dal 12 dic 2006
Restrizioni vietate Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti: a) l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse; b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.
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Restrizioni vietate (Art. 19 Direttiva (UE) 2006/123) — Testo vigente | Portale Normativo