Art. 8

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 12 dic 2006
Adeguamenti tecnici 1.   L'allegato II, parti A e C, nonché gli allegati III e IV possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all', paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE. 2.   L'allegato II, parte B, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2, per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori.
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