Art. 6

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

In vigore dal 12 dic 2006
Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee 1.   Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all', paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all' di tale direttiva comprenda: a) tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi; b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento o non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Siffatte misure tengono quantomeno conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria. Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose. 2.   Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee. 3.   Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono: a) il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell', paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE; b) considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi; c) le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; d) il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell', paragrafo 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE; e) considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere i) a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso, o ii) a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi, oppure f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell', paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE. Si può ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere da a) a f) solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee in oggetto, ai sensi dell'Allegato V, punto 2.4.2 della direttiva 2000/60/CE, o un monitoraggio di altro tipo che sia adeguato. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.
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