Art. 9
Diritto di distribuzione
In vigore dal 12 dic 2006
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato «diritto di distribuzione»):
a)
agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b)
ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
c)
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all’originale e alla copia della loro pellicola;
d)
agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l', paragrafo 2.
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all', paragrafo 2.
4. Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:115:oj#art-9