Art. 1
Oggetto dell'armonizzazione
In vigore dal 12 dic 2006
Oggetto dell'armonizzazione
1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l', il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all', paragrafo 1.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:115:oj#art-1