Art. 1 · Oggetto dell'armonizzazione

Art. 1

Oggetto dell'armonizzazione

In vigore dal 12 dic 2006
Oggetto dell'armonizzazione 1.   Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l', il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all', paragrafo 1. 2.   I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all', paragrafo 1.
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