Art. 2
In vigore dal 5 dic 2006
La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:
1)
i generi e le specie di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva;
2)
il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:
a)
le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:
«Allium fistulosum
97
0,5
65 »
«Allium sativum
97
0,5
65 »
«Allium schoenoprasum
97
0,5
65 »
«Rheum rhabarbarum
97
0,5
70 »
«Zea mays
98
0,1
85 »;
b)
«Brassica oleracea (altre sottospecie)» è sostituita da «Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)»;
c)
«Brassica pekinensis» è sostituita da «Brassica rapa (cavolo cinese)»;
d)
«Brassica rapa» è sostituita da «Brassica rapa (rapa)»;
e)
«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum»;
3)
il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:
a)
le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:
«Allium fistulosum
15 »
«Allium sativum
20 »
«Allium schoenoprasum
15 »
«Rheum rhabarbarum
135 »
«Zea mays
1 000 »;
b)
«Brassica pekinensis» è soppressa;
c)
«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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