Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 dic 2006
La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue: 1) i generi e le specie di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva; 2) il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue: a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico: «Allium fistulosum 97 0,5 65 » «Allium sativum 97 0,5 65 » «Allium schoenoprasum 97 0,5 65 » «Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 » «Zea mays 98 0,1 85 »; b) «Brassica oleracea (altre sottospecie)» è sostituita da «Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)»; c) «Brassica pekinensis» è sostituita da «Brassica rapa (cavolo cinese)»; d) «Brassica rapa» è sostituita da «Brassica rapa (rapa)»; e) «Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum»; 3) il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue: a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico: «Allium fistulosum 15 » «Allium sativum 20 » «Allium schoenoprasum 15 » «Rheum rhabarbarum 135 » «Zea mays 1 000 »; b) «Brassica pekinensis» è soppressa; c) «Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum».
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