Art. 84
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente all', primo comma, lettera a).
2. Se, dopo il momento in cui è effettuato l'acquisto intracomunitario di beni, l'acquirente ottiene il rimborso dell'accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui territorio l'acquisto è effettuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-84