Art. 82

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell', che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi.
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Art. 82 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo