Art. 68

In vigore dal 28 nov 2006
Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni. L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.
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Art. 68 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo