Art. 67

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Quando, alle condizioni di cui all', i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione dall'IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione dall'IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura prevista all', quando detta fattura è stata emessa prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
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Art. 67 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo