Art. 59

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri applicano l', lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità. 2.   Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l', lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all', paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.
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Art. 59 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo