Art. 58
In vigore dal 28 nov 2006
Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza, gli Stati membri, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di cui all', paragrafo 1 e la locazione di mezzi di trasporto, possono considerare:
a)
il luogo di prestazione di tali servizi o di alcuni di essi, che è situato nel loro territorio, come se fosse situato fuori della Comunità, quando l'effettiva utilizzazione o l'effettivo impiego hanno luogo fuori della Comunità;
b)
il luogo di prestazione di tali servizi o di alcuni di essi, che è situato fuori della Comunità, come se fosse situato nel loro territorio, quando l'effettiva utilizzazione o l'effettivo impiego hanno luogo nel loro territorio.
Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi di cui all', paragrafo 1, lettera k), qualora siano resi a persone non soggetti passivi.
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