Art. 316
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti:
a)
gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
b)
gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
c)
gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in virtù dell'.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.
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