Art. 7

In vigore dal 7 nov 2006
1.   Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi, sulla quale è stata costatata una contaminazione, i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o trasformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.
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