Art. 5

In vigore dal 7 nov 2006
Gli Stati membri dispongono che: a) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti; b) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti, se posti in circolazione, non siano più contaminati; c) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José, nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona, possono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:91:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo