Art. 29

Indagini epidemiologiche

In vigore dal 24 ott 2006
Indagini epidemiologiche 1.   Gli Stati membri assicurano che l'indagine epidemiologica avviata conformemente all', lettera b), punto ii) sia effettuata qualora l’esame di cui all’, lettera a) rilevi la presenza di a) una delle malattie esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in qualsiasi Stato membro; o b) una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per la malattia in questione. 2.   L’indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 intende: a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia; b) accertare se animali d’acquacoltura abbiano lasciato l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo precedente alla notifica del caso sospetto di cui all’, paragrafo 1; c) indagare se siano state infettate altre aziende. 3.   Qualora l’indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 riveli che la malattia potrebbe essersi diffusa in una o più aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d’acqua aperti, lo Stato membro interessato provvede a che le misure contemplate all’ siano applicate in tali aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d’acqua aperti. Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, l’autorità competente può decidere di limitare l’applicazione dell’ ad una superficie meno estesa in prossimità dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie meno estesa offra garanzie sufficienti ad evitare la diffusione della malattia. 4.   Se necessario, l’autorità competente degli Stati membri o dei paesi terzi confinanti è informata della sospetta presenza della malattia. In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le disposizioni necessarie per applicare sul territorio nazionale le misure contemplate dal presente articolo.
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