Art. 4

In vigore dal 6 set 2006
1.   Gli Stati membri designano le acque salmonicole e le acque ciprinicole e possono in seguito procedere a designazioni complementari. 2.   Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:44:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo