Art. 1
In vigore dal 6 set 2006
1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
2. La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.
3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:
a)
a specie indigene che presentano una diversità naturale;
b)
a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.
4. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a)
acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);
b)
acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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