Art. 5
Divieto di discriminazione
In vigore dal 5 lug 2006
Divieto di discriminazione
Fermo restando quanto disposto dall', nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:
a)
il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso;
b)
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c)
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
Storico versioni
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