Art. 3
Azione positiva
In vigore dal 5 lug 2006
Azione positiva
Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.
Storico versioni
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