Art. 30
Diffusione di informazioni
In vigore dal 5 lug 2006
Diffusione di informazioni
Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e, se del caso, sul luogo di lavoro.
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