Art. 29
Integrazione della dimensione di genere
In vigore dal 5 lug 2006
Integrazione della dimensione di genere
Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.
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