Art. 157
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , da 61 a 64, 66, da 68 a 106, 108, da 110 a 115, da 117 a 119, da 123 a 127, da 129 a 132, 133, 136, da 144 a 149, da 152 a 155 e agli allegati II, III e da V a XII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.
In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri applicano, dal 1o gennaio 2008, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 9 e all'.
Storico versioni
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