Art. 3
Modifica della direttiva 86/635/CEE
In vigore dal 14 giu 2006
Modifica della direttiva 86/635/CEE
La prima frase dell’, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituita dalla seguente:
«Gli , l’, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli , l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l’articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter e 50 quater, l’articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all’ della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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