Art. 2

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

In vigore dal 14 giu 2006
Modifiche della direttiva 83/349/CEE La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue. 1) Nell’articolo 34, sono inseriti i punti seguenti: «7 bis) la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulla società, purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano significativi e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare lo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme; 7 ter) le operazioni, ad eccezione di quelle interne ad un gruppo, realizzate dalla società madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere lo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme, qualora tali operazioni presentino una certa importanza e non siano state concluse in normali condizioni di mercato. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura tranne quando sono necessarie informazioni distinte al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme;». 2) Nell’articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «f) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati, qualora un’impresa abbia valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*5). Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un’unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. Se uno Stato membro consente che le informazioni richieste dall’articolo 46 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE siano indicate in una relazione separata pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all’articolo 47 di detta direttiva, le informazioni fornite ai sensi del primo comma devono a loro volta figurare nella relazione separata. Si applica l’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva. (*5)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.» " 3) È inserita la seguente sezione: «SEZIONE 3 bis Obblighi e responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione dei conti consolidati e della relazione consolidata sulla gestione Articolo 36 bis Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti consolidati, la relazione consolidata sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (*6). Tali organi operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale. Articolo 36 ter Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 36 bis almeno nei confronti dell’impresa che redige i conti consolidati, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’articolo 36 bis. (*6)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.» " 4) Nell’articolo 41 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   La definizione di “parte correlata” corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.» 5) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 48 Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»
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