Art. 8
Controllo delle conoscenze teoriche
In vigore dal 17 mag 2006
Controllo delle conoscenze teoriche
1. Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:
a)
teoria e principi di contabilità generale;
b)
obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati;
c)
principi contabili internazionali;
d)
analisi finanziaria;
e)
contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting);
f)
gestione del rischio e controllo interno;
g)
revisione contabile e capacità professionali;
h)
obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali;
i)
principi di revisione internazionali;
j)
deontologia professionale e indipendenza.
2. Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:
a)
diritto societario e governo societario;
b)
diritto fallimentare e procedure analoghe;
c)
diritto tributario;
d)
diritto civile e commerciale;
e)
diritto della sicurezza sociale e del lavoro;
f)
tecnologie dell'informazione e sistemi informatici;
g)
economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria;
h)
matematica e statistica;
i)
principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.
3. La Commissione può modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione, nell'adottare dette misure di esecuzione, tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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