Art. 8

Controllo delle conoscenze teoriche

In vigore dal 17 mag 2006
Controllo delle conoscenze teoriche 1.   Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti: a) teoria e principi di contabilità generale; b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati; c) principi contabili internazionali; d) analisi finanziaria; e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting); f) gestione del rischio e controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia professionale e indipendenza. 2.   Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile: a) diritto societario e governo societario; b) diritto fallimentare e procedure analoghe; c) diritto tributario; d) diritto civile e commerciale; e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro; f) tecnologie dell'informazione e sistemi informatici; g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria; h) matematica e statistica; i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale. 3.   La Commissione può modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione, nell'adottare dette misure di esecuzione, tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.
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