Art. 10
Tirocinio
In vigore dal 17 mag 2006
Tirocinio
1. Al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l'altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti contabili. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso un revisore legale o un'impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che offrano sufficienti garanzie circa la propria capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.
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