Art. 21
Deontologia professionale
In vigore dal 17 mag 2006
Deontologia professionale
1. Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile siano tenuti al rispetto di principi di deontologia professionale. In essi rientrano quanto meno la funzione di interesse pubblico, l'integrità e l'obiettività, la competenza professionale e la diligenza.
2. Al fine di assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di principi che disciplinano la deontologia professionale secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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