Art. 20
Regime linguistico
In vigore dal 17 mag 2006
Regime linguistico
1. Le informazioni inserite nell'albo sono redatte in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione.
2. Gli Stati membri possono inoltre consentire che le informazioni da inserire nell'albo siano redatte in altre lingue ufficiali della Comunità. Possono prescrivere che la traduzione delle informazioni sia autenticata.
In ogni caso gli Stati membri in questione assicurano che nell'albo sia specificato se la traduzione è autenticata o meno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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