Art. 13

Formazione continua

In vigore dal 17 mag 2006
Formazione continua Gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate come previsto all'.
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Formazione continua (Art. 13 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo