Art. 13
Procedura per le quasi-macchine
In vigore dal 17 mag 2006
Procedura per le quasi-macchine
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a)
sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
b)
siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c)
sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Storico versioni
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