Art. 13 · Procedura per le quasi-macchine

Art. 13

Procedura per le quasi-macchine

In vigore dal 17 mag 2006
Procedura per le quasi-macchine 1.   Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. 2.   Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
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