Art. 6

Informazione e formazione dei lavoratori

In vigore dal 5 apr 2006
Informazione e formazione dei lavoratori Fatti salvi gli della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all' della presente direttiva, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; b) ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali effettuati a norma dell' della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei potenziali rischi; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale.
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