Art. 10

Modifiche tecniche

In vigore dal 5 apr 2006
Modifiche tecniche 1.   Le modifiche dei valori limite di esposizione, di cui agli allegati, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato. 2.   Le modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi: a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro; b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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