Art. 7

Collegamento intracomunitario

In vigore dal 15 mar 2006
Collegamento intracomunitario 1.   Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni: a) assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'; b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85; c) fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell', paragrafo 6. L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta designazione dell'organismo. La Commissione li comunica agli altri Stati membri. 3.   Lo scambio di dati, informazioni e intelligence tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all', paragrafo 1, e di tutti gli altri organismi che la Commissione può designare conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
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