Art. 4

Controlli su strada

In vigore dal 15 mar 2006
Controlli su strada 1.   I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo. 2.   Gli Stati membri provvedono a che: a) siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze e che, ove necessario, le stazioni di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade possano fungere da posti di blocco; b) i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. 3.   I punti da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un punto specifico. 4.   Fatto salvo l', paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi: a) paese di immatricolazione del veicolo; b) paese di residenza del conducente; c) paese di stabilimento dell'impresa; d) punto di partenza e destinazione del viaggio; e) tipo di tachigrafo: analogico o digitale. 5.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di: a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I; b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II. 6.   Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni non verificabili durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:22:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo