Art. 3

Statistiche

In vigore dal 15 mar 2006
Statistiche Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell', paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie: a) per quanto riguarda i controlli su strada: i) tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni; ii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale; b) per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese: i) tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi; ii) dimensioni del parco veicoli dell'impresa; iii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale. Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione. Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada. Gli eventuali chiarimenti richiesti delle definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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