Art. 3
Statistiche
In vigore dal 15 mar 2006
Statistiche
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell', paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie:
a)
per quanto riguarda i controlli su strada:
i)
tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni;
ii)
tipo di tachigrafo: analogico o digitale;
b)
per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:
i)
tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;
ii)
dimensioni del parco veicoli dell'impresa;
iii)
tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione.
Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente.
Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada.
Gli eventuali chiarimenti richiesti delle definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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