Art. 1

Finalità e campo di applicazione

In vigore dal 15 feb 2006
Finalità e campo di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di: a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione; b) gestione della qualità delle acque di balneazione; e c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione. 2.   La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE. 3.   La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (di seguito «acque di balneazione»). Non si applica a: a) piscine e terme; b) acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici; c) acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.
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