Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 15 feb 2006
Finalità e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:
a)
monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
b)
gestione della qualità delle acque di balneazione; e
c)
informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
2. La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.
3. La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (di seguito «acque di balneazione»). Non si applica a:
a)
piscine e terme;
b)
acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
c)
acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:7:oj#art-1