Art. 6

Indagine epidemiologica

In vigore dal 20 dic 2005
Indagine epidemiologica 1.   Gli Stati membri garantiscono l'avvio di indagini epidemiologiche mediante questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'. 2.   L'indagine epidemiologica include almeno i seguenti aspetti: a) la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto; b) la possibile origine dell'influenza aviaria; c) l'individuazione di eventuali aziende a contatto; d) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso. 3.   L'autorità competente tiene conto dell'indagine epidemiologica nel: a) decidere in merito alla necessità di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dalla presente direttiva; b) concedere deroghe secondo quanto previsto dalla presente direttiva. 4.   Qualora l'indagine epidemiologica indichi che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, la Commissione e gli altri Stati membri interessati sono immediatamente informati in merito a tutti i risultati dell'indagine.
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