Art. 32

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione 1.   L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui alle sezioni 3 e 4 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall', paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»). 2.   Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente. 3.   Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione. 4.   La Commissione esamina quanto prima la situazione con gli Stati membri interessati e in sede di comitato. 5.   Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (16), è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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