Art. 29

Durata delle misure

In vigore dal 20 dic 2005
Durata delle misure 1.   Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o più procedure di cui all' e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico. 2.   Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui alla presente sezione, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall' per la durata prevista all'.
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