Art. 20

Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende

In vigore dal 20 dic 2005
Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende L'autorità competente vigila affinché siano vietati — salvo sua autorizzazione — la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
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