Art. 20
Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
In vigore dal 20 dic 2005
Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
L'autorità competente vigila affinché siano vietati — salvo sua autorizzazione — la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:94:oj#art-20